Covid-19 e nuovo Dpcm: ecco cosa chiude e cosa resta aperto

Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, annunciato dal premier Conte nel discorso di ieri sera, 11 marzo 2020, contiene le nuove e più restrittive misure riguardanti le limitazioni per gli esercizi commerciali, al fine di evitare il diffondersi dei contagi da Covid-19.

Le disposizioni del decreto sono valide dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020. Nel dettaglio ecco cosa prevede il Dpcm, cioè quali esercizi, negozi e attività sono chiusi e/o sospese e quali, invece (Allegati 1 e 2) restano aperti.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

I due allegati che indicano gli esercizi che resteranno aperti

allegato dpcm il corriere della provincia

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Redazione

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