Ingiunzioni di pagamento, il Giudice: legittimo l’operato di Acea

Il Giudice di Pace di Frosinone ha ribadito, con una sentenza dello scorso 10 settembre, la piena legittimità delle ingiunzioni di pagamento emesse da Acea Ato 5 verso gli utenti morosi. Una decisione che appare particolarmente importante, poiché riassume e fa chiarezza sull’orientamento giurisprudenziale in materia espresso già in passato dal Tribunale di Frosinone.

La questione

La vicenda processuale vede contrapposta la società che gestisce il servizio idrico integrato e un utente che ha impugnato davanti al Giudice l’ingiunzione notificatagli da Acea Ato 5 per il mancato pagamento di diverse bollette. Tramite il proprio avvocato, l’utente ha contestato la legittimità dell’ingiunzione di pagamento sostenendo che tale strumento, regolamentato da un regio decreto del 1910, può essere adottato solo da un soggetto pubblico e non già da una società privata concessionaria del servizio idrico. Inoltre, ha contestato tutte le ragioni creditorie avanzate da Acea Ato 5.

Il Giudice ha ritenuto infondate le ragioni dell’opponente, poiché Acea Ato 5 ha operato nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge. Con il decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dalla legge 244 del 2007, infatti, è stato previsto che il ministero dell’economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di credito delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. Acea Ato 5 è stata a ciò autorizzata dal ministero competente con un decreto del febbraio 2016. Inoltre l’azienda del servizio idrico ha puntualmente rispettato la procedura dettata per l’emissione di tale tipologia di atto finalizzata alla riscossione coatta tramite ruolo. “La società convenuta – dichiara il Giudice – risulta espressamente autorizzata dal ministero dell’economia e delle finanze alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo previa emissione di apposita ingiunzione…” come già stabilito anche dal Tribunale di Frosinone con una sentenza del 2018.

Il Giudice, inoltre, ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità sollevata in riferimento al decreto che autorizza Acea Ato 5 alla riscossione tramite ruolo: in primo luogo poiché il decreto ministeriale resta un atto amministrativo e quindi sarebbe stata da censurare, eventualmente, la norma di legge sulla scorta della quale è stato emanato il DM, ma anche quella, al vaglio del Giudice, risulta coerente con la Carta fondamentale della Repubblica. 

Il Giudice ha ritenuto legittima anche la modalità di sottoscrizione dell’atto e di notifica, attraverso il servizio postale, utilizzata da Acea, poiché conformi alla normativa vigente: evidenziando come “…all’ingiunzione fiscale si applicano le medesime norme della notifica previste per la cartella esattoriale, di cui svolge la medesima funzione… L’ingiunzione fiscale può essere notificata a mezzo posta essendo, come ruolo, un titolo esecutivo di natura amministrativa, che contiene in sé la duplice natura di titolo esecutivo e di precetto”.

In relazione, invece, alle contestazioni in merito alle somme richieste per il servizio idrico, il giudice ha rilevato che l’utente non ha sollevato in precedenza alcuna obiezione per le bollette ricevute, né negato di aver usufruito del servizio, né la mancata consegna delle fatture. La contestazione fatta con l’opposizione dall’ingiunzione è pertanto giudicata “tardiva e generica” e “assolutamente pretestuosa”; riconoscendo al Gestore di aver “prodotto tutta la documentazione a sostegno della legittimità delle proprie pretese di pagamento” mentre l’utente “non ha assolto il proprio onere probatorio, non avendo affatto dimostrato che le somme pretese non siano effettivamente corrispondenti ai consumi reali” né che siano state già pagate. Principi, quest’ultimi, che – come annota lo stesso Giudice – orientano ormai anche la giurisprudenza di merito del Tribunale di Frosinone.

Redazione

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