Coprifuoco nel Lazio: ecco nel dettaglio cosa prevede l’ordinanza di Zingaretti

Art. 1 (Potenziamento della rete COVID)

  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si ritiene necessario incrementare la dotazione di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da COVID-19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella già inserite nella rete COVID, anche parzialmente dedicate e provvedere all’ampliamento dei posti di quelle già inserite in rete, secondo la configurazione riportata nella tabella allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);
  2. Alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l’Unità di crisi regionale, è demandato il compito di provvedere alla definizione dei trasferimenti di attività tra nodi della rete, necessari all’attuazione del suo potenziamento come sopra ordinato, e conseguentemente al riassetto complessivo dell’attività assistenziale derivante dalle riconversioni di presidi, con correlata riallocazione, anche parziale, dei livelli di finanziamento assegnati;
  3. La Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l’Unità di crisi regionale, disporrà l’eventuale e necessario adattamento dell’assetto complessivo dell’offerta assistenziale in linea con l’evoluzione dell’emergenza COVID-19.

Art. 2 (Limitazione agli spostamenti in orario notturno)

  1. Sul territorio della Regione, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute. La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull’interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 (ALLEGATO 2).

Art. 3 (Potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle Università)

  1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al cinquanta per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno;
  2. Le Università incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al settantacinque per cento degli studenti iscritti, con esclusione delle attività formative che necessitano della presenza fisica o l’utilizzo di strumentazioni (quali, ad esempio, le attività nei laboratori scientifici, le attività formative da esercitare necessariamente presso servizi clinici secondo piani definiti dalle strutture preso le quali vengono svolti, le attività di tirocinio dei corsi di laurea di area sanitaria non procrastinabili).

Art.4 (Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni dell’articolo 1 della presente ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione.
  2. Le disposizioni dell’articolo 2 della presente ordinanza producono effetto dalle ore 24:00 del 23 ottobre 2020 per il periodo di trenta giorni.
  3. Le disposizioni dell’articolo 3 della presente ordinanza producono effetto a decorrere dal 26 ottobre 2020 per il periodo di trenta giorni.

Redazione

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