Dal 29 maggio tutti al mare, Zingaretti firma l’ordinanza. E il 25 ripartono piscine e palestre

Non più soltanto passeggiate e attività fisica sulla battigia come autorizzato dal 18 maggio, ma un vero e proprio inizio della stagione balneare. A dare il via libera è stata la nuova ordinanza della Regione Lazio firmata dal presidente Nicola Zingaretti.

La decisione

A decorrere dal 29 maggio saranno, quindi, sono consentite le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale;  le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante; i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.

L’ordinanza regionale inoltre consente da subito l’attività delle strutture ricettive extralberghiere, guest house o affittacamere, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, alberghi diffusi). Oltre all’attività escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta, anche a titolo professionale, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico. 

Piscine e palestere

Dal 25 maggio verranno riaperte palestre e piscine e sarà consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri e strutture sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico. Permessa pure l’attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc). 

Le raccomandazioni

Resta fermo che, allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento.

Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, cui si aggiungono, con la presente ordinanza, le attività artigianali di prodotti alimentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc.), gli esercizi commerciali di vicinato di prodotti alimentari, le attività commerciali su area pubblica di prodotti alimentari.

Redazione

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