Covid-19, orari dei negozi: i sindaci dei comuni sotto i 5.000 abitanti possono anticipare le aperture
L’ordinanza regionale del 17 marzo 2020, n. Z00010, relativa ai nuovi orari di chiusura delle attività commerciali in concomitanza con l’emergenza Covid-19, ha subito delle modifiche ulteriori che riguardano principalmente i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.
La deroga per i piccoli Comuni
Se, infatti, le disposizioni regionali prevedono che i negozi debbano chiudere alle ore 19 dal lunedì al sabato e alle ore 15 la domenica, la nuova ordinanza, la n. Z00011 del 18 marzo 2020 prevede che “nei Comuni fino a 5.000 abitanti, con carenza di attività commerciali al dettaglio di beni di prima necessità e, in particolare, di medie e grandi strutture di vendita, il sindaco valuta l’opportunità, mediante ordinanza, di anticipare l’orario di apertura delle attività medesime rispetto a quanto previsto al punto 1) dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 marzo 2020, n. Z00010. Lazio del 17 marzo 2020, n. Z00010″.
Le attività per le quali non si applicano i nuovi orari
Non solo: la nuova disposizione regionale specifica che gli orari di chiusura previsti nella n. Z00010 non si applicano, oltre che alle farmacie e alle attività di commercio al dettaglio di medicinali
non soggetti a prescrizione medica, neanche alle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; alle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici; alle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, situati sia su rete stradale, sia autostradale, nonché alle attività di distribuzione di GNL (gas naturale liquido), anche attraverso distributori self service.