Guard rail fuori norma: il sindaco Ferdinandi indagato per omicidio stradale

Il guardrail era effettivamente del tutto irregolare: se fosse stato a norma Antonello Gerilli sarebbe ancora vivo. Della sua tragica morte ora è stato chiamato a rispondere il Comune di Piedimonte San Germano, nella persona del sindaco pro tempore, Gioacchino Ferdinandi, indagato per omicidio stradale, ma verosimilmente non sarà l’unico soggetto a essere chiamato in causa. Dunque, non è più contro ignoti il procedimento penale aperto dal Pubblico Ministero di Cassino, dottoressa Maria Carmen Fusco, dopo il terribile volo da 10,4 metri di cui è rimasto vittima, il 27 ottobre 2019, il camionista di Villa Santa Lucia (Frosinone) mentre percorreva il ponte ferroviario che sovrappassa la tratta Roma-Napoli, nel comune, appunto, di Piedimonte.

Un particolare del guard rail

Il 58enne, dopo aver perso il controllo della sua Grande Punto e aver sfondato la barriera, è precipitato di sotto ed è deceduto sul colpo: decesso “da porsi in nesso causale diretto ed esclusivo con il grave politrama contusivo-fratturativo secondario all’incidente e la conseguente insufficienza cardio-respiratoria acuta”, come ha concluso il dott. Fabio De Giorgio, docente di Medicina legale dell’Università Sacro Cuore di Roma, il consulente tecnico incaricato dal magistrato di effettuare l’esame autoptico.

Sospetti sui dispositivi di trattenuta

Era parso evidente da subito che i dispositivi di trattenuta su quel cavalcavia erano lacunosi. Ispezionando il tratto in questione, transennato dai carabinieri della locale stazione, è emerso chiaro che le barriere erano sì fissate con un perno ai sostegni piantati a terra sul cemento, ma che i fascioni non erano collegati tra loro con i relativi bulloni di fissaggio, mancanti quasi del tutto, specie sul lato dove la vettura è precipitata.

L’ordinanza di divieto di transito

Criticità, e relativi pericoli, non sfuggite neanche a carabinieri e polizia locale, che le hanno riferite al sindaco. Il quale, il 29 ottobre, ha emanato un’ordinanza “contingibile ed urgente”, anche se ormai tardiva per Gerilli, disponendo il divieto di transito a veicoli e pedoni sul ponte ferroviario “per salvaguardare la sicurezza stradale sia veicolare che pedonale”, e imponendone la messa in sicurezza “a Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, quale esecutore dell’opera”, e “ASI Frosinone in qualità di Ente proprietario dell’area”. L’Asi, per inciso, ritenendo che spettasse al Comune intervenire, ha impugnato l’atto avanti il Tar di Latina, che ha rigettato l’istanza cautelare, ed è giunto fino al Consiglio di Stato, che tuttavia ha respinto anche l’appello.

Già questo aveva certificato le perplessità dei familiari della vittima, che ha lasciato la moglie e due figli, e di Studio3A. Ma a fugare ogni dubbio è arrivato il deposito della perizia cinematica affidata dal Pm al prof. ingegner Luca Pinchera. Il perito ha sì accertato che la causa tecnica dell’innesco dell’incidente va ascritto alla condotta di guida e alla perdita di controllo dell’auto da parte della vittima, ma ha sottolineato come “concorre sul profilo dell’esito la condotta omissiva egli organi apicali che hanno appaltato e non verificato il progetto, il Consorzio Asi di Frosinone, nonché concesso l’agibilità al traffico e preso in carico il tratto per il collegamento tra aree interne, il Comune di Piedimonte”.

La perizia

L’installazione originaria della barriera – prosegue la perizia – è manifestamente irregolare e contraria non solo alle norme tecniche costruttive delle strade ma anche alle più elementari regole dell’arte e della buona tecnica. Non collegando tra loro i nastri della barriera guardrail è venuta a mancare sia la tenuta in sé che la contiguità strutturale dell’intero sistema, presupposti basilari perché un siffatto dispositivo possa assolvere la sua funzione. Numerosi ed estesi tratti risultano privi dei serraggi finanche nel numero massimo di otto. Lo stesso stato di rinvenimento del reperito proiettato nel sottostante piano erboso unitamente al veicolo dimostra che lo specifico tratto di nastro della lunghezza di 4 metri non era stato stato agganciato agli elementi precedente e successivo ovvero ai paletti di sostegno”. Per il CTU dunque si configura “a carico del direttore dei lavori della ditta costruttrice Di Lieto Costruzioni Generali Spa (che però nel frattempo è deceduto e quindi non è procedibile), dei responsabili apicali del Consorzio Asi quale organismo appaltante nonché del Comune di Piedimonte (…) il reato di omicidio colposo stradale”.

Questi ultimi due soggetti “possono essere chiamati a rispondere di inadeguata realizzazione, verifica, collaudo e custodia del bene: la mancata contiguità della protezione stradale si è concretizzata come un’insidia non visibile per l’utente, ma prevedibile per i suoi potenziali effetti per chi ha realizzato l’opera, non verificato il collaudo, concesso l’apertura al traffico e rilasciato il permesso di agibilità”. Una fuoriuscita, infatti, non è una circostanza “abnorme” ma un evento prevedibile, sottolinea il prof. Pinchera, che conclude con l’affermazione più pregnante di tutte: “l’analisi incidentologica ha dimostrato che la presenza della barriera correttamente collegata nel suo sviluppo avrebbe reindirizzato il veicolo evitandone la precipitazione”.

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