Distacchi idrici a Cassino, il Tar dà ragione ad Acea

Come era ampiamente prevedibile, i Giudici del Tar di Latina hanno annullato l’ordinanza ‘anti-distacchi’ con cui, a novembre 2018, l’allora sindaco di Cassino Carlo Maria D’Alessandro imponeva al gestore del servizio idrico Acea Ato 5 di sospendere l’attività di distacco dei contatori agli utenti morosi e di sottoporre preventivamente al Comune i nominativi dei clienti in debito con l’azienda, al fine di valutarne l’eventuale stato di disagio sociale.  Il Comune è stato condannata a pagare le spese legali.

acea ato 5 il corriere della provincia ciociaria frosinone

La decisione

La sentenza del Tar, emessa giovedì e depositata ieri pomeriggio, richiama numerosi precedenti in materia e conferma l’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidatosi secondo. Nel caso specifico i Giudici hanno ritenuto illegittima l’ordinanza sindacale per diversi motivi: perché “è stata adottata sulla base di una situazione di pericolo ipotetica, legata a non meglio dimostrate e circostanziate difficoltà economiche di un bacino di utenza indeterminato e non a concrete e specifiche ragioni di tutela della salute, dell’igiene o dell’incolumità pubblica”; perché non spiega: “alcuna motivazione in ordine alle ragioni che rendono impossibile il ricorso agli strumenti di azione ordinaria, tenuto conto che, per far fronte a situazioni di disagio economico dell’utenza del servizio idrico, l’ente locale ben potrebbe impegnare le proprie risorse strumentali e finanziarie”; perché “reca un ordine immediato di rispristino della fornitura idrica che è privo di un termine di efficacia, avendo così effetto a tempo indeterminato, in contrasto con quanto costantemente richiesto al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa”; perché impedisce ”al gestore del servizio idrico integrato di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola con il pagamento della prevista tariffa, laddove all’Autorità civica non può essere riconosciuto alcun ruolo nello svolgersi del rapporto di utenza tra il gestore del servizio e il destinatario della fornitura idrica ed al suo sviluppo contrattuale, essendo il Comune estraneo ad esso”.

La salvaguardia

 

Inoltre, il Tar ha chiarito che tali principi – già elaborati in passato – restano validi nonostante la pubblicazione dei nuovi provvedimenti relativi alla “non disalimentabilità del servizio idrico per gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale” emanati dall’Authority di vigilanza del settore idrico sulla scorta del Dcpm 29 agosto 2016, relativo al contenimento della morosità, poiché l’illegittimità dell’ordinanza sindacale non sta nei contenuti richiamati o con cui si vuol dare attuazione (arbitrariamente, perché la competenza è di altri) a norme nazionali, ma sta nella non liceità  stessa dello strumento utilizzato, ovvero nelle modalità di esercizio del potere sindacale di urgenza, destinato ad altri scopi e finalità. E tale passaggio – molto importante – la dice lunga su quale potrà essere, a questo punto, la sorte dell’ulteriore ordinanza sindacale – sempre in materia di distacchi idrici per morosità -, emessa lo scorso luglio, dal nuovo sindaco di Cassino, Enzo Salera, e parimenti impugnata davanti al Tar.

Del resto, proprio dopo aver valutato tale mole di precedenti giurisprudenziali, i sindaci di Sora e Isola del Liri avevano già deciso, nei mesi scorsi, di annullare in autotutela le loro ordinanze, al fine di evitare condanne e conseguenti danni all’erario.

 

Per altri versi, infine, la sentenza conferma, ancora una volta, il diritto del gestore del servizio idrico a disalimentare le utenze di clienti morosi, al termine dei corretti iter di messa in mora e avvisi, anche a tutela di tutti gli altri utenti che regolarmente pagano quanto consumato.

Redazione

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