San Giorgio a Liri, il Tar annulla l’ordinanza comunale contro i distacchi dell’acqua

Il Tar del Lazio, sezione di Latina, ha annullato l’ordinanza emessa dal Comune di San Giorgio a Liri contro i distacchi dei contatori dell’acqua da parte di Acea Ato 5 agli utenti morosi. Il provvedimento è stato pubblicato lo scorso 31 dicembre e dispone anche la condanna dell’amministrazione comunale sangiorgese alle spese di lite liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge e rifusione del contributo unificato.

La questione

Il provvedimento del Tribunale conferma l’orientamento ormai granitico dei Giudici amministrativi (che richiamano oltre una ventina di precedenti sentenze) nel ritenere lo strumento dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente inidonea a imporre al Gestore del servizio idrico integrato la non disalimentare gli utenti morosi.

Con il provvedimento ora posto nel nulla dal Tar, il Comune di San Giorgio a Liri aveva ordinato ad Acea Ato 5 “di non sospendere le utenze morose senza il preventivo accertamento, da parte dei Servizi Sociali del medesimo Comune, della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 3 del DPCM del 29.08.2016”; “di  garantire il quantitativo minimo, ossia 50 litri/abitante/giorno, in caso di documentato stato di disagio sociale”; “di non effettuare la sospensione della fornitura idrica alle utenze domestiche morose, diverse da quelle economicamente svantaggiate, qualora l’importo complessivo delle fatture non pagate sia inferiore al corrispettivo annuo dovuto dall’utente relativamente alla fascia di consumo a tariffa agevolata”; “di informare in ogni caso preventivamente il Comune sulle procedure di disalimentare delle utenze morose, trasmettendo una dettagliata relazione contenente la copia delle fatture non pagate dagli utenti e copia delle relative diffide e messa in mora con allegati avvisi di ricevimento ritualmente recapitati ad ogni singolo titolare del contratto di utenza”.

La decisione

I Giudici amministrativi hanno però ritenuto che l’ordinanza “è stata adottata sulla base di una situazione di pericolo ipotetica, legata a non meglio dimostrate e circostanziate difficoltà economiche di un bacino di utenza indeterminato e non a concrete e specifiche ragioni di tutela della salute, dell’igiene o dell’incolumità pubblica, laddove invece, al fine di attivare legittimamente il potere sindacale di ordinanza emergenziale, è necessaria una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica…”; inoltre la stessa: “non esplicita alcuna motivazione in ordine alle ragioni che rendono impossibile il ricorso agli strumenti di azione ordinaria, tenuto conto che, per far fronte a situazioni di disagio economico dell’utenza del servizio idrico, l’ente locale ben potrebbe impegnare le proprie risorse strumentali e finanziarie”; Infine, scrivono i magistrati, l’ordinanza ha “l’effetto di impedire al gestore del servizio idrico integrato di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola con il pagamento della prevista tariffa, laddove all’Autorità civica non può essere riconosciuto alcun ruolo nello svolgersi del rapporto di utenza tra il gestore del servizio e il destinatario della fornitura idrica ed al suo sviluppo contrattuale”.

Redazione

SEGUICI ANCHE SUI SOCIAL
Facebook: TuNews24 e TuSport24
Instagram: TuNews24 e TuSport24
Youtube: TuNews24
Telegram: TuNews24
Puoi leggerci anche in formato cartaceo: il settimanale viene pubblicato e distribuito gratuitamente ogni venerdì in edicole, bar, centri commerciali e svariati esercizi. Ma è possibile anche sfogliarlo comodamente online, cliccando su TU NEWS sfogliabile
TU NEWS, PASSIONE PER L’INFORMAZIONE

Redazione ha 8315 articoli e più. Guarda tutti gli articoli di Redazione