Ordine dei medici e Asl vincono al Consiglio di Stato: il direttore del Servizio Psichiatrico non può farlo uno psicologo

Il delicato ruolo di responsabile del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (Spdc) “non può essere svolto dallo psicologo in quanto di esclusiva competenza psichiatrica”.
L’importante principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato dalla Asl e dall’Ordine dei Medici di Frosinone.

I giudici, infatti (contrariamente a quanto sostenuto dall’Ordine degli Psicologi) hanno osservato che I compiti del dirigente, “non sono meramente organizzativi e gestionali, ma sono connessi all’assistenza ai pazienti e richiedono valutazioni specialistiche che presuppongono conoscenze scientifiche e competenze professionali che sono prevalentemente di carattere medico, che non possono essere assicurate dagli psicologi”.
In sintesi è questa la motivazione con la quale il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar di Latina che, lo scorso febbraio, aveva accolto il ricorso dell’Ordine degli Psicologi del Lazio contro l’Avviso Pubblico dell’Asl di Frosinone per l’attribuzione di un incarico Direttore Uoc Spdc (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) in quanto, riservando la posizione ai soli Dirigenti Medici con specializzazione in Psichiatria, escludeva aprioristicamente la partecipazione degli psicologi.Il Consiglio di Stato, ha poi osservato che, “il Direttore deve conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali… – deve utilizzare in modo corretto e appropriato le attrezzature, i farmaci, i dispositivi medici e gli altri materiali sanitari … – deve avere esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con altre strutture aziendali e i professionisti coinvolti; – deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori; – deve praticare … l’attività di reparto (sia in termini generali che di disciplina specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative dell’utenza esterna e interna, generando valore aggiunto per l’organizzazione; – deve praticare tutte le attività proprie della specialità; – deve impegnarsi affinché la qualità della cura migliori costantemente, assicurando competenza clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità di errore medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori, ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili garantendo gli esiti positivi del servizio erogato”. E queste sono “attività che non possono essere svolte dallo psicologo in quanto di esclusiva competenza psichiatrica”. Il ricorso al Consiglio di Stato è stato proposto dalla Asl Frosinone, rappresentata dall’avvocato Valerio Tallini, e dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone, rappresentato dall’avvocato Edoardo Giardino che, appunto, hanno chiesto (ed ottenuto) il ribaltamento della sentenza di primo grado, emessa dal Tar di Latina lo scorso febbraio che aveva accolto le istanze dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. Dunque, ne consegue la corretta scelta della Asl Frosinone di riservare ai soli psichiatri la possibilità di accedere alla selezione, tenuto conto della prevalenza dell’attività medica rispetto a quella psicologica. Un principio pienamente sostenuto dal presidente dell’Ordine dei Medici di Frosinone, dottor Fabrizio Cristofari, che sottolinea “l’assoluta ragionevolezza della scelta effettuata dall’Azienda di riservare all’area della dirigenza medica gli incarichi direttivi di strutture che devono garantire un corretto svolgimento delle funzioni di diagnosi e cura dei pazienti affetti da disturbi mentali. E’ innegabile, infatti – prosegue il dottor Cristofari – che tale unità complessa includa unità semplici che implicano tra l’altro la diagnosi e la cura farmacologica dei pazienti. Ne consegue la necessità che il Dirigente abbia le competenze utili alla definizione di un piano farmacologico oltre che psicoterapeutico. In tal senso- conclude il Presidente dell’Ordine – la conoscenza dei percorsi di cura e continuità assistenziale, anche in ambito psicofarmacologico, deve essere inteso come requisito essenziale per l’affidamento dell’incarico”.
L’Ordine dei Medici di Frosinone, quindi, ribadisce la ferma opposizione al continuo trasferimento delle competenze professionali dal medico ad altre figure sanitarie. a garanzia dei pazienti e dello stesso sistema sanitario

REDAZIONE LaProvinciaQuotidiano.it

Seguici anche su Telegram: CLICCA QUI

REDAZIONE LaProvinciaQuotidiano.it ha 4812 articoli e più. Guarda tutti gli articoli di REDAZIONE LaProvinciaQuotidiano.it