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Frosinone – Presidenza del Consiglio, che caos! Ora 11 consiglieri scrivono al Prefetto

Un caso intricato ed enigmatico dopo le dimissioni in blocco ai vertici dell'aula: i consiglieri firmatari chiedono l'intervento del Ministero sui limiti dei poteri di convocazione e sulla validità dei futuri atti

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Si presenta come un caso amministrativo particolarmente complesso e per certi versi enigmatico quello che sta interessando i vertici istituzionali del Comune di Frosinone. Un folto gruppo di consiglieri comunali — composto da Pasquale Cirillo, Maurizio Scaccia, Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella, Giovanni Bortone, Giovanbattista Martino, Teresa Petricca, Paolo Fanelli, Norberto Venturi, Fabrizio Cristofari e Angelo Pizzutelli — ha infatti indirizzato una formale e dettagliata richiesta di parere al Prefetto di Frosinone e al Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali). Al centro del quesito vi è la necessità di definire con esattezza la catena di comando e i limiti dell’attività del Consiglio Comunale a seguito della serie di dimissioni che ha interessato l’Ufficio di Presidenza.

Una situazione inedita e i dubbi sullo Statuto

La vicenda trae origine dalle dimissioni rassegnate dal Presidente del Consiglio Comunale il 30 maggio 2026. A questa decisione sono seguite, tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio, le dimissioni di altri due componenti dell’Ufficio di Presidenza (nello specifico, due tra i Vicepresidenti e Consiglieri Segretari). Si è così configurato uno scenario inedito che i firmatari dell’istanza descrivono nei seguenti termini: “Ne consegue una situazione di vacanza strutturale e contestuale dell’intera Presidenza del Consiglio Comunale e di parte dell’Ufficio di Presidenza. Questa situazione non è assimilabile alla mera assenza temporanea o all’impedimento occasionale del Presidente: si tratta di una cessazione definitiva dalla carica che priva il Consiglio Comunale del suo organo di governo interno nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento Consiliare”.

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Attualmente, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vicepresidente Vicario sulla scorta di un orientamento espresso dal Segretario Generale del Comune, secondo il quale tale supplenza è da considerarsi pienamente legittima e priva di limitazioni, sia per quanto riguarda la durata che l’oggetto delle convocazioni. Tuttavia, i consiglieri firmatari ravvisano una forte incertezza interpretativa in questo assetto.

Il nodo giuridico: supplenza ordinaria o “sostituzione totale”?

L’enigma sollevato dai rappresentanti comunali risiede nella corretta interpretazione delle norme locali rispetto al Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). Nell’esposto viene evidenziato come l’articolo 39 del D.Lgs. 267/2000 assegni di default le funzioni vicarie al consigliere anziano e non equipari una supplenza temporanea all’esercizio pieno e stabile dei poteri presidenziali. Nello Statuto di Frosinone, inoltre, compare una norma specifica – l’articolo 40, comma 3 – che evoca la fattispecie della “sostituzione totale del Presidente”*, demandandone però la disciplina di dettaglio al Regolamento Consiliare, che sul punto presenta una lacuna.

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Secondo i consiglieri, questa combinazione di fattori genera un perimetro normativo incerto: “Questa lacuna normativa non può essere colmata equiparando la vacanza definitiva all’assenza temporanea e attribuendo al Vicepresidente Vicario la pienezza dei poteri presidenziali a tempo indeterminato. Tale interpretazione trasformerebbe uno strumento di garanzia temporanea in un regime stabile di esercizio del potere presidenziale da parte di un soggetto che non ne è il titolare eletto, in contrasto con il principio democratico che fonda la legittimazione del Presidente del Consiglio sul voto del Consiglio medesimo”. 

A supporto di una lettura più restrittiva dei poteri d’aula in questa fase transitoria, i firmatari richiamano anche un orientamento ministeriale: “Il Ministero dell’Interno, con il parere del 22 marzo 2021, ha espressamente limitato i poteri del Vicepresidente — in caso di dimissioni del Presidente — alla convocazione per l’elezione del nuovo Presidente, ritenendo che i poteri sostitutivi non possano estendersi a materie ordinarie ‘salvo diversa espressa previsione normativa o statutaria’”.

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I quattro quesiti formulati per fare chiarezza

Per districare questo intreccio normativo, l’istanza formula quattro precisi quesiti ai quali la Prefettura e il Ministero sono chiamati a dare risposta, delineando i confini entro cui l’aula può legittimamente muoversi:

  • QUESITO 1 (La titolarità del potere di convocazione) – “[…] in presenza di dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale (vacanza definitiva della carica, non assenza temporanea), chi è il soggetto legittimato a disporre la convocazione del Consiglio Comunale […]? In particolare, gli scriventi chiedono se: a) la legittimazione spetti al Vicepresidente Vicario […]; b) ovvero la legittimazione spetti al consigliere anziano […]; c) oppure la legittimazione spetti al Prefetto in via sostitutiva”.
  • QUESITO 2 (Il limite delle materie trattabili) – “Ammesso che il Vicepresidente Vicario abbia il potere di convocare il Consiglio durante la vacanza del Presidente, tale potere è illimitato nell’oggetto — e quindi esteso a qualsiasi materia di ordinaria attività consiliare — oppure è circoscritto ai soli adempimenti strettamente necessari a ricostituire l’organo? ossia: a) l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale […]; b) la contestuale elezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri Segretari dell’Ufficio di Presidenza…”.
  • QUESITO 3 (La priorità dell’Ordine del Giorno e validità degli atti) – “[…] se tale obbligo di ricostituzione integrale dell’Ufficio di Presidenza debba essere adempiuto prioritariamente rispetto alla trattazione di qualsiasi altro punto all’OdG; b) se la deliberazione dei punti dell’OdG già iscritti, adottata in assenza del Presidente eletto e con l’Ufficio di Presidenza incompleto, sia da considerarsi valida, annullabile o invalida”.
  • QUESITO 4 (Le modalità di voto per l’elezione del Presidente) – “Procedura di elezione del Presidente del Consiglio Comunale: votazioni ad oltranza o rinvio alla seduta successiva. Si chiede di chiarire quale sia la corretta procedura da seguire […] nel caso in cui le votazioni vadano deserte o non raggiungano il quorum richiesto. In particolare, si domanda se: a) la seduta debba essere aggiornata e rinviata al successivo Consiglio Comunale […]; b) oppure se, in assenza di espressa disciplina regolamentare, l’organo debba procedere ad oltranza, continuando le votazioni nella medesima seduta…”.

La parola passa adesso agli uffici governativi. Il parere che verrà formulato a Roma e in Prefettura costituirà la bussola tecnica per risolvere una situazione complessa, stabilendo se l’organo consiliare di Frosinone possa dare seguito alla normale attività ordinaria o se debba concentrarsi unicamente sui passaggi necessari a ricomporre il proprio assetto di vertice.

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