sabato 14 Febbraio 2026
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Feste parrocchiali e patronali, le nuove norme emanate dall’Arcivescovo Marcianò

Un provvedimento necessario per preservare il significato religioso, garantire la trasparenza finanziaria e regolamentare in maniera uniforme i rapporti tra Comitati e parroci

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Santo Marcianò, arcivescovo di Anagni-Alatri e Frosinone-Veroli-Ferentino, ha emanato una serie di norme, valide per entrambe le diocesi, per i comitati delle feste patronali e delle feste ad esse equiparate. Le norme nascono dal fatto che, nelle diverse parrocchie delle due diocesi, la prassi relativa alla costituzione dei Comitati per le feste patronali e per le feste ad esse equiparate e ai rapporti tra i medesimi Comitati e i parroci non risulta uniforme e presenta, in taluni casi, criticità di carattere pastorale, amministrativo e organizzativo. Vediamo alcuni punti salienti di questo documento, con l’ulteriore premessa, si dice nelle norme iniziali, che «la festa patronale è un evento essenzialmente religioso mediante il quale la comunità ecclesiale rende culto a Dio, venera la Beata Vergine Maria e i Santi, manifestando pubblicamente la propria fede».

RESPONSABILITA’ PASTORALE – La festa patronale, in quanto espressione della comunità ecclesiale, è promossa e organizzata sotto la guida del Parroco, che ne rimane il responsabile dinanzi all’Ordinario diocesano, anche nel caso in cui le spese siano sostenute, mediante apposite convenzioni, da enti o organizzazioni civili.

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IL COMITATO – E’ costituito dal Parroco, sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio parrocchiale per gli affari economici. I membri devono essere fedeli di comprovata condotta cristiana, attivamente inseriti nella vita parrocchiale e stimati per l’integrità morale. Sono esclusi coloro che presentino comportamenti delinquenziali o risultino pubblicamente appartenenti ad associazioni mafiose-malavitose, gli appartenenti ad associazioni o organizzazioni apertamente contrarie alla Chiesa cattolica e coloro che sono incorsi in qualche pena ecclesiastica o hanno rinunciato alla fede cattolica con atto formale, salvo che abbiano dato segni evidenti e pubblicamente riconosciuti di conversione. I membri non devono avere interessi personali o economici nelle attività del Comitato e prestano la loro collaborazione a titolo gratuito. Non possono far parte del Comitato persone titolari di incarichi politici o amministrativi civili di qualsiasi specie e a qualsiasi titolo.

GESTIONE ECONOMICA E RACCOLTA FONDI – Tutte le offerte, sponsorizzazioni e contributi destinati alla festa devono essere destinati esclusivamente alla festa patronale o parrocchiale e registrati in modo chiaro e trasparente. Ogni tipo di raccolta di fondi, sia pubblica che privata (questue – sponsorizzazioni etc.), richiede l’autorizzazione scritta della Curia. E’ fatto espresso divieto di raccogliere offerte o contributi per la festa patronale nel corso delle azioni liturgiche e delle processioni. Al di fuori delle azioni liturgiche è possibile raccogliere offerte o contributi purché siano allestiti appositi spazi atti. Non è consentito a persone private o a gruppi non autorizzati raccogliere, di propria iniziativa, denaro o beni destinati alla festa patronale.

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PROGRAMMA RELIGIOSO E PROCESSIONI – Il programma religioso della festa, in tutte le sue parti, è predisposto dal Parroco, sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale o dal Rettore. La festa sia preceduta da congruo tempo di preparazione spirituale (novena, triduo, catechesi, celebrazioni liturgiche e momenti comunitari). Le iniziative civili devono essere subordinate alla dimensione religiosa e non oscurarne il significato. Il percorso processionale è stabilito dal Parroco o dal Rettore, assieme al Consiglio Pastorale Parrocchiale e comunicato alla Curia Vescovile e alle Autorità competenti.

AUTORIZZAZIONI – Il programma definitivo dei festeggiamenti religiosi e civili, compresi i manifesti e ogni pubblicazione relativa alla festa, deve ottenere, dopo aver sentito il parere dell’Ufficio Liturgico Diocesano e dell’Ufficio Amministrativo Diocesani, il nulla osta della Curia, rilasciato dal Vicario Generale e vidimato dalla Cancelleria Vescovile, di norma almeno 60 giorni prima della data della festa.

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