In caso di elementi che mettono in dubbio la buona condotta, l’autorità di pubblica sicurezza può negare la licenza per la gestione di attività di gioco. Come riporta Agipronews, con questa motivazione il Tar Lazio respinge la richiesta di sospensione del provvedimento con cui la Questura di Frosinone ha negato – ad un soggetto rinviato a giudizio per diversi reati – l’autorizzazione a svolgere funzione di rappresentanza del titolare per una sala Bingo.
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che il rifiuto della Questura sia sostenuto da una motivazione ampia e coerente, tale da escludere la necessità di una misura cautelare urgente. Nel dettaglio, la persona indicata come rappresentante non solo si trova attualmente coinvolta in un procedimento penale, ma è stata anche più volte scoperta in compagnia di soggetti pregiudicati.
Alla luce di questi elementi, il Tar ribadisce che la Questura ha applicato correttamente le norme contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In particolare, l’articolo 8 richiede che chi svolge attività di rappresentanza possieda gli stessi requisiti di chi chiede un’autorizzazione di polizia, mentre l’articolo 11 impone il requisito della “buona condotta”, che nel caso specifico non risulta soddisfatto


